Emergenza Covid - 19
Misure a sostegno delle famiglie
SOSPENSIONE RATE MUTUI PRIMA CASA - FONDO DI SOLIDARIETÀ
Con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 il Governo ha ampliato il sostegno previsto dal Fondo di Solidarietà per i mutui concessi per l’acquisto della prima casa a tutti coloro che, a causa dell’emergenza sanitaria CoVid-19, hanno subito la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo almeno di 30 giorni.
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA
In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n.27 del 24 aprile 2020 è stato previsto un ampliamento dei potenziali beneficiari rientranti nell’ambito di operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (istituito presso il MEF e gestito da Consap, c.d. “Fondo Gasparrini”).
In particolare, vengono ammessi alla sospensione:
- i mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro);
- i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa gestito da CONSAP SpA (garanzia CONSAP al 50%) (precedentemente esclusi).
Pertanto, i clienti che possiedono un mutuo per l’acquisto della prima casa (per un importo massimo erogato di 400.000 euro e che non fruiscano già di agevolazioni pubbliche ad eccezione della garanzia CONSAP che invece rientra nel perimetro di ammissibilità delle richieste) possono richiedere la sospensione delle rate fino a 18 mesi.
REQUISITI PER LA RICHIESTA
Per accedere a tale iniziativa è necessario avere uno dei requisiti previsti dal “Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa”, quali:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;
- sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi.
MODULISTICA
MODALITA' DI ACCESSO
> Modalità di presentazione della richiesta
FAQ
Leggi le risposte alle domande più frequenti sul sito del MEF.
Scarica le risposte alle domande più frequenti sulle iniziative del Decreto Cura Italia (aggiornate al 7 aprile 2020).
SOSPENSIONE RATE MUTUI CHIROGRAFARI E MUTUI IPOTECARI ACCORDO ABI / ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI DEL 21 APRILE 2020
La BCC di Erchie per supportare la sostenibilità finanziaria delle famiglie e dei lavoratori autonomi e liberi professionisti ha aderito all’Accordo in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale siglato da ABI e dalle Associazioni dei Consumatori il 21 aprile 2020.
L’accordo prevede la sospensione della quota capitale, per una durata non superiore a 12 mesi, anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore a 12 mesi purchè la somma non ecceda I 12 mesi, delle seguenti tipologie di mutui erogati in data antecedente al 31 gennaio 2020:
- prestiti chirografari a rimborso rateale;
- mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso, ovvero non appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9, concessi a persone fisiche per la ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale o seppur connessi all'acquisto dell'abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all'accesso al Fondo Gasparrini
La richiesta può essere presentata fino al 30 giugno 2020.
CHI E’ ESCLUSO DALL’INIZIATIVA
Sono esclusi i finanziamenti con le seguenti caratteristiche:
- già classificati a credito deteriorato o con rate impagate al 31 gennaio 2020 ovvero per I quali sia intervenuta la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'mmoblle Ipotecato;
- che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
- per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi coincidenti con le condizioni di sospensione, purchè tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
- relativi ad operazioni di credito contro la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento.
CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA MISURA
La richiesta di sospensione può essere inviata dall'intestatario del finanziamento entro il 30 giugno 2020 a patto che si sia verificata una delle seguenti condizioni:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, esclusi i seguenti casi: risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- perdita del lavoro basato su rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione coordinata continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore;
- sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
- morte o insorgenza dl condizioni di non autosufficienza.
I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.) e i liberi professionisti iscritti a un albo o ordine professionale devono autocertificare di aver subito una riduzione di fatturato (In un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data della domanda di sospensione e il 21 febbraio 2020) superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per l'emergenza Covid-19.
Tali condizioni devono essere autocertificate utilizzando il modulo di richiesta di sospensione (cfr. Modulo di sospensione -All. 1).
CARATTERISTICHE E VINCOLI DELLA MISURA
Le principali caratteristiche ed i vincoli dell'intervento sono così definiti:
- nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020;
- i soggetti che hanno già usufruito di una sospensione del finanziamento per iniziative di Legge, Accordi con le Associazioni dei consumatori o per autoregolamentazione, possono richiedere la sospensione purchè risultino in regola con i pagamenti previsti nel plano di ammortamento;
- la quota Interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie;
- la sospensione non determina l'applicazione di commissioni nonché interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora l'Intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento degli interessi alle scadenze originarie;
- durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione e/o decadenza del beneficio del termine previste nel contratto originario;
- durante il periodo di sospensione il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento;
- al termine della sospensione, il piano di ammortamento del finanziamento riprende con un allungamento della durata pari al periodo di sospensione.
MODULISTICA
MODALITA' DI ACCESSO