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Basilea 2 - III Pilastro

Le procedure

’Accordo internazionale di Basilea nasce nella sua prima versione nel lontano 1988, con l’obiettivo di introdurre, a livello europeo, una disciplina sui requisiti patrimoniali armonizzati delle banche dei paesi aderenti.

Nel corso degli anni, l’Accordo è stato oggetto di successive modifiche ed integrazioni, che ne hanno progressivamente ampliato la portata, con l’obiettivo di migliorare il presidio delle banche su nuove categorie di rischio rilevanti e di accrescere la trasparenza verso il mercato.

Già nella rivisitazione del 2004 (“Basilea 2”) veniva introdotta una disciplina prudenziale basata sui c.d. 3 pilastri di Basilea:

  • Requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro): prevede un requisito patrimoniale minimo per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato ed operativi), indicando metodologie alternative per il calcolo degli stessi;
  • Processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro): promuove la collaborazione tra banche e Autorità di Vigilanza Nazionali, introducendo un processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (c.d. I.C.A.A.P.) che richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato fronteggiare ogni tipologia di rischio, in chiave attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell’evoluzione del contesto di riferimento;
  • Disciplina di mercato (Terzo Pilastro): introduce l’obbligo di informare il pubblico con apposite tabelle informative sulla propria adeguatezza patrimoniale all’esposizione ai rischi ed alle caratteristiche generali dei sistemi di gestione, controllo e monitoraggio dei rischi stessi.

ll Terzo Pilastro, in particolare, introduce l’obbligo di pubblicazione di informazioni riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione e alla gestione dei rischi, con l’obiettivo di rafforzare la disciplina di mercato. L’informativa è organizzata in quadri sinottici (“Tavole”), ciascuno dei quali riguarda una determinata area informativa distinta fra:

  • informazioni qualitative, con l’obiettivo di fornire una descrizione delle strategie, processi e metodologie adottate nella misurazione e gestione dei rischi;
  • informazioni quantitative, con l’obiettivo di quantificare la consistenza patrimoniale delle banche, i rischi cui le stesse sono esposte, l’effetto delle politiche di CRM applicate.

La più recente disciplina regolamentare, basata sul Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e sulla Direttiva 2013/36/UE (CRD4) – meglio nota come “Basilea 3” – ha ulteriormente rivisto contenuti e requisiti informativi del documento indirizzato al mercato, enfatizzando ulteriormente l’importanza di un’informativa accurata ed esaustiva in merito al profilo di rischio dei singoli istituti di credito.

La Banca, in ottemperanza agli obblighi normativi di cui sopra, pubblica l’Informativa al pubblico nella sezione Normativa e trasparenza bancaria.