| ||
Rating di legalità
Il Rating di legalità delle imprese nel processo di istruttoria è stato introdotto con il Decreto “Cresci Italia” (cfr. art. 5-ter, comma 1, del DL 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 e regolato con successivo Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’art.5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27”.
Lo scopo è favorire e premiare le imprese che dimostrino il rispetto di elevati standard di sicurezza e legalità. Il compito di assegnare il rating di legalità alle imprese che ne facciano richiesta è attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che, sulla base delle dichiarazioni rese dalle stesse imprese, attribuirà un punteggio, convenzionalmente misurato in “stelle”, in un range che va da un minimo di una a un massimo di tre. I criteri e le modalità di attribuzione del rating sono compiutamente disciplinati in un apposito regolamento adottato dall’AGCM (Delibera Antitrust del 14 novembre 2012, n. 24075 pubblicata in G. U. del 18 dicembre 2012, n. 294). Del rating attribuito all’impresa si dovrà tener conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nonché in sede di accesso al credito bancario; a tal fine il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato un apposito decreto (20 febbraio 2014, n. 57) che stabilisce le modalità in base alle quali le banche tengono conto del rating di legalità in sede di erogazione del credito.
In particolare, il rating di legalità influisce sui seguenti aspetti:
- riduzione dei tempi e dei costi del processo di istruttoria per la concessione di finanziamenti;
- determinazione delle condizioni economiche di erogazione del credito – ove la presenza del rating di legalità rilevi rispetto all’andamento del rapporto creditizio – ed eventuale revisione delle stesse in sede di monitoraggio del credito
Le banche, ai sensi dell'art. 6 D.M. 20 febbraio 2014, n. 57, devono trasmettere annualmente alla Banca d'Italia entro il 30 di aprile una relazione dettagliata sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi o sulle condizioni economiche del finanziamento, dandone adeguata comunicazione sul proprio sito internet.