Emergenza Covid - 19

Misure a sostegno delle imprese

All'interno di tale sezione è riportato l'elenco degli interventi e della relativa modulistica a supporto che gli artigiani, i commercianti al dettaglio, i professionisti, le ditte individuali e le PMI devono utilizzare per accedere alle iniziative a sostegno del reddito previste dalla Banca in conformità con le disposizioni governative.

AVVISO ALLA CLIENTELA DEL 02/07/2020

ATTENZIONE

SI AVVISA LA CLIENTELA CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DELIBERATO L'ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 COMMA 1 LETTERA M) DEL DECRETO LEGGE 23/2020 FINO ALLE ORE 24,00 DEL GIORNO 10 LUGLIO 2020.

DOPO TALE DATA LE RICHIESTE PERVENUTE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

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SOSPENSIONE MUTUI PER LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI - FONDO DI SOLIDARIETÀ

Con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 il Governo ha ampliato  il sostegno previsto dal Fondo di Solidarietà per i mutui concessi per l’acquisto della prima casa a tutti coloro che, a causa dell’emergenza sanitaria CoVid-19, hanno subito la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo almeno di 30 giorni.

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n.27 del 24 aprile 2020 è stato previsto un ampliamento dei potenziali beneficiari rientranti nell’ambito di operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (istituito presso il MEF e gestito da Consap, c.d. “Fondo Gasparrini”).

In particolare, vengono ammessi alla sospensione:

  • i mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro);
  • i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa gestito da CONSAP SpA (garanzia CONSAP al 50%) (precedentemente esclusi).

Pertanto, i clienti lavoratori autonomi e professionisti che possiedono un mutuo per l’acquisto della prima casa (per un importo massimo erogato di 400.000 euro e che non fruiscano già di agevolazioni pubbliche ad eccezione della garanzia CONSAP che invece rientra nel perimetro di ammissibilità delle richieste) possono richiedere la sospensione delle rate fino a 18 mesi.

REQUISITI PER LA RICHIESTA

E’  necessario che il lavoratore autonomo o libero professionista, abbia avuto un calo del fatturato medio giornaliero, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019. A seguito dell'entrata in vigore del decreto n.23 del 8 aprile 2020, rientrano nel perimetro dei beneficiari dell'iniziativa anche le Ditte Individuali intestatarie di Mutui prima casa (per un importo massimo erogato di 250.000 euro e che non fruiscano già di agevolazioni pubbliche es. garanzia CONSAP).

MODULISTICA

MODALITA' DI ACCESSO

> Modalità di presentazione della richiesta

FAQ

Leggi le risposte alle domande più frequenti sul sito del MEF.

Scarica le risposte alle domande più frequenti sulle iniziative del Decreto Cura Italia (aggiornate al 7 aprile 2020).

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MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ART. 56 D.L. 18/2020 (c.d. DECRETO CURA ITALIA) A FAVORE DI PMI E MICROIMPRESE 

Linee di credito accordate a revoca e finanziamenti accordati su anticipi di crediti.

Presentando l’autocertificazione che attesta la carenza di liquidità a causa dell’emergenza, le microimprese e le piccole e medie imprese possono beneficiare delle seguenti agevolazioni.

Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che i contratti di credito a revoca in essere non siano revocati fino al 30 settembre 2020.
Fino a quella data, non saranno revocati:

  • aperture di credito;
  • anticipi fatture;
  • anticipazioni al salvo buon fine;
  • gli sconti di portafoglio commerciale;
  • anticipazioni all’esportazione (anticipi export);
  • ogni tipologia di finanziamento che prevede l’anticipazione da parte della banca dei crediti vantati dal cliente nei confronti di terzi.

Finanziamenti non rateali.
Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che la scadenza dei contratti a termine con scadenza anteriore al 30 settembre sia prorogata fino al 30 settembre 2020. Sono quindi prorogati a quella data:

  • finanziamenti “bullet”;
  • finanziamenti all’import;
  • finanziamenti senza vincolo di destinazione;
  • ogni altro finanziamento non a rientri rateale.

Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale.
Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sia sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato per un periodo pari al periodo di sospensione alle medesime condizioni. Sono quindi sospese le rate di:

  • mutui chirografari e ipotecari;
  • sconti finanziari e agrari;
  • contratti di leasing;
  • ogni altro finanziamento che prevede un piano di rimborso rateale.

Confidi e altre garanzie

Le garanzie accessorie ai finanziamenti, anche prestate da Confidi sono prorogate automaticamente allo stesso modo del finanziamento.

Leggi il decreto (art. 56) per approfondire tutte le misure

MODULISTICA

MODALITA' DI ACCESSO

> Modalità di presentazione della richiesta

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MISURE D.L. 23/2020 (c.d. DECRETO LIQUIDITA') A FAVORE DELLE PMI, MICROIMPRESE, IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA

Il DL Liquidità (DL. n. 23 del 08-04-2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale) ha modificato le regole e le condizioni previste per l’accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
L’obiettivo è consentire alle imprese di accedere a nuova liquidità grazie alla garanzia del Fondo per poter sostenere i costi del personale, il capitale circolante e per preservare gli investimenti.

L’articolo 13 del testo abroga l’articolo 49 del “Cura Italia”.


SOGGETTI BENEFICIARI:

  • PMI e microimprese con sede in Italia fino a 499 dipendenti;
  • imprese del settore agricolo e della pesca (le garanzie sono rilasciate da ISMEA).


Dal 9 aprile fino al 31 dicembre 2020 sono in vigore le seguenti misure:

  • garanzia diretta al 90% per i nuovi finanziamenti con durata massima 72 mesi. L’importo delle operazioni non può superare:
  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro dei subcontraenti) per l’anno 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
     
  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestazione dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi (in caso di PMI) o 12 mesi (se impresa fino a 499 dipendenti).
     
  • il 25% del fatturato totale del richiedente nel 2019;

Tale garanzia può essere cumulata con ulteriore garanzia concessa da confidi per le imprese con ricavi fino a 3.200.000 di euro che autocertifichino di aver subito danni a seguito dell’emergenza Covid-19. In questo caso la garanzia può raggiungere la copertura del 100% ma l’importo garantito massimo è fino a 800.000 euro.

  • garanzia diretta all’80% per i nuovi finanziamenti senza limite di durata e di importo;
     
  • garanzia diretta all’80% per i nuovi finanziamenti concessi a fronte di rinegoziazioni purché prevedano un credito aggiuntivo all’impresa in misura pari almeno al 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
     
  • garanzia diretta al 100% per i nuovi finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19. L’importo massimo garantito sarà pari al 25% dei ricavi della richiedente e comunque non superiore ad 30.000 euro con durata massima di 120 mesi e almeno 24 mesi di preammortamento. I ricavi dovranno essere verificati attraverso l’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata.

L’importo massimo garantito per singola impresa è innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro.

La concessione di tutte le operazioni di finanziamento, assistite dalle suddette garanzie del Fondo, resta nell’autonoma discrezionalità di ciascuna Banca.

CONDIZIONI APPLICATE AI FINANZIAMENTI FINO A 30.000 EURO CONCESSI AI SENSI DELLA LETTERA M) DEL D.L. 23/2020 

destinatari PMI e professionisti (come previsto da Decreto Liquidità)
tipologia di credito mutuo chirografario
finalità ripristino liquidità aziendale
importo pari al 25% del fatturato sino a un massimo di 30.000 euro
tasso fisso 1,30% 
durata sino a 120 mesi di cui 24 di preammortamento
garanzie 100% del finanziamento con garanzia esclusiva del Fondo Centrale (MCC)
spese di istruttoria nessuna
altre spese zero spese di incasso rata
zero commissione per anticipata estinzione
Foglio Informativo FOGLIO INFORMATIVO relativo al MUTUO CHIROGRAFARIO MCC “DL LIQUIDITA’ 30.000

Esempio rappresentativo: mutuo per liquidità su conto corrente con garanzia del Fondo Centrale (MCC) pari al 100% del finanziamento, importo di € 30.000 durata 120 mesi di cui 24 di preammortamento: tasso fisso 1,30%; prima rata preammortamento € 32,00; prima rata ammortamento € 329,00; importo totale del credito € 30.000; costo totale del credito € 2.383,00; importo totale dovuto dal cliente € 32.383,00; TAEG 1,31%. Spese incluse nel TAEG: interessi € 2383,00, spese istruttoria € 0; spese incasso rata e commissioni incasso rata con addebito in c/c BCC Erchie € 0; imposta sostitutiva 0,25% pari a € 75,00;

MODULISTICA PER PMI E MICROIMPRESE

MODULISTICA PER IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA

  • Domanda di finanziamento;

  • Modulo richiesta garanzia Ismea;

  • Informativa privacy Ismea;

  • documento d’identità in corso di validità;

  • ultimo bilancio depositato (società di capitali) o ultima dichiarazione fiscale presentata (società di persone\ditte individuali\professionisti\persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni) – dichiarazione IVA;

  • visura camerale aggiornata o certificato di attribuzione partita iva (in caso di professionisti o persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni).

MODALITA' DI ACCESSO

> Modalità di presentazione della richiesta

FAQ

Per approfondire

PAC.

Possibilità di aumentare dal 50 al 70% l’anticipo spettante alle imprese che hanno diritto ad accedere ai contributi.

Leggi il decreto (artt. 49 e 78) per approfondire tutte le misure

FAQ

  • Leggi le risposte alle domande più frequenti sul sito del MEF.
  • Risposte alle domande più frequenti sulle iniziative del Decreto Cura Italia dedicate alle imprese (aggiornate al 7 aprile 2020).
  • Scarica il PDF

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SOSPENSIONE FINANZIAMENTO - ACCORDO PER IL CREDITO 2019 PMI

Le PMI danneggiate dall’epidemia da COVID 19 che presentano un finanziamento in essere alla data del 31 gennaio 2020 possono accedere alle seguenti iniziative:

  • sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo (chirografario/ ipotecario) di durata superiore a 18 mesi (medio-lungo termine), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
  • sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing (nel caso di leasing immobiliare) ovvero per 6 mesi (nel caso di leasing mobiliare);
  • allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento;
  • allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del crediti a breve termine;
  • allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

MODULISTICA

MODALITA' DI ACCESSO

> Modalità di presentazione della richiesta

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