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Si informa la spettabile clientela che, l'articolo 18 del Decreto Fiscale numero 124 del 26 ottobre 2019, convertito dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, ha modificato i limiti di trasferimento di denaro contante sanciti dall’articolo 49 del decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007.
In particolare, il valore soglia di divieto di trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, attualmente pari a 2.000 euro, è ridotto a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022 quindi, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà quindi di 999,99 euro.
Ciò premesso, si riepilogano di seguito le disposizioni normative in tema di limiti all’uso del contante e titoli al portatore, attualmente vigenti.
TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE
A decorrere dal 1° gennaio 2022, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite della banca.
Al riguardo, il Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie si dichiara disponibile ad effettuare le operazioni relative al trasferimento di cui sopra per il denaro contante e i titoli al portatore di propria emissione, ovvero di terzi “gratuitamente”, rilasciando idonea documentazione.
Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di 1.000 euro.
ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI.
Le banche rilasciano i moduli di assegni bancari, muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro), ad eccezione delle ipotesi in cui beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.
Resta fermo che tutti gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.
Gli assegni circolari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Il rilascio di assegni circolari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
Il richiedente di assegno circolare intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
Per ciascun modulo di assegno bancario richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.